Art. 7.
(Accesso al ruolo degli ispettori tecnici).

      1. L'accesso al ruolo degli ispettori tecnici avviene mediante corso-concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Al corso-concorso sono ammessi il

 

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personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, in possesso del diploma di laurea o titolo equivalente, che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno dieci anni, e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova.
      2. Il corso-concorso si articola in una unica selezione per titoli, in due concorsi di ammissione, uno per i docenti e uno per i dirigenti scolastici, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal relativo bando di concorso. Il concorso di ammissione per i docenti consiste in due prove scritte, di cui una di diritto scolastico, e in una prova orale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte con una votazione media di otto punti su dieci. Il concorso di ammissione per i dirigenti scolastici consiste in un colloquio. Il colloquio si considera superato con una votazione di otto punti su dieci. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria unica di ammissione entro il limite dei posti messi a concorso aumentati del 10 per cento.
      3. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto per il reclutamento dei dirigenti scolastici, è, in particolare, diretto all'approfondimento critico delle specifiche competenze richieste per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica, sia in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali dell'attività didattica organizzata, sia in ordine agli aspetti normativi inerenti l'esercizio della medesima funzione, sia in ordine alle strategie di intervento in tema di gestione del servizio scolastico pubblico. Il periodo di formazione comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso istituzioni scolastiche appartenenti ai vari ordini e gradi della scuola, in rapporto ai posti messi a concorso. Il periodo di formazione si conclude con un esame finale consistente nella stesura di un atto specifico, proprio della funzione ispettiva tecnica, e in un colloquio.
 

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      4. I soggetti abilitati a realizzare la formazione sono individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
      5. Il corso-concorso di cui al comma 1 è nazionale. La commissione esaminatrice è composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è scelto tra professori universitari di ruolo. Gli altri quattro componenti sono scelti due tra gli ispettori tecnici in servizio, uno tra i dirigenti generali in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione, uno tra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale.
      6. I titoli di ammissione, i programmi dei concorsi di ammissione e i programmi del periodo di formazione nella loro scansione modulare sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
      7. Coloro che sono dichiarati vincitori sono assunti nel ruolo nel limite dei posti messi a concorso. L'assegnazione della sede è effettuata in base a richiesta formale dell'interessato o d'ufficio in assenza di tale richiesta.
      8. I candidati risultati idonei al concorso sono assunti in ruolo per i posti che si rendono disponibili nel corso del triennio successivo a quello dell'assunzione dei vincitori del concorso.